Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dai seguenti:

      «2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese anche:

          a) ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili;

          b) ai datori di lavoro soggetti agli obblighi della presente legge che procedono all'assunzione di disabili oltre la quota prescritta ai sensi dell'articolo 3.

      2-bis. Ai datori lavoro che assumono, a tempo indeterminato, disabili con invalidità superiore al 76 per cento, in numero superiore al 50 per cento del totale dei dipendenti, sono riconosciuti, per tutta la durata del rapporto di lavoro, la fiscalizzazione totale di cui al comma 1, lettera a), e l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 10 per cento».